Art. 2.
(Coordinamento e articolazione del programma).

      1. Il Programma è coordinato dal Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e

 

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della tutela del territorio e del mare, avvalendosi della commissione di cui all'articolo 3.
      2. Il Ministro dell'università e della ricerca svolge i seguenti compiti:

          a) formula gli obiettivi generali e definisce i contenuti del Programma, articolato in piani triennali scorrevoli e in piani attuativi annuali;

          b) presenta alla commissione per la ricerca e la formazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il Programma e i relativi piani triennali, per l'approvazione;

          c) vigila sull'attuazione dei piani triennali e dei piani attuativi annuali;

          d) entro il mese di giugno di ogni anno presenta alla commissione per la ricerca e la formazione del CIPE e al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Programma.